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Stop ai recuperi crediti abusivi!

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Le sentenze ristabiliscono la legge sui crediti cartolarizzati

Se hai un debito cartolarizzato, la legge è chiara: solo gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia (ex Art. 106 T.U.B.) possono riscuoterlo.

Recenti sentenze, come quelle del Tribunale di Benevento e del GIP del Tribunale di Pavia, hanno ribadito che se una società non iscritta all’albo si dedica al recupero crediti, la sua azione è nulla e illegittima (come abbiamo spiegato nell’articolo: “Albo gestori: la nuova era per i crediti deteriorati”).

Questo provvedimento rafforza la tutela del consumatore contro l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria…Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta!

Solo banche autorizzate possono riscuotere

Recenti pronunce giudiziarie hanno riaffermato con forza il principio secondo cui la riscossione e il recupero dei crediti cartolarizzati possono essere svolti esclusivamente da intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), in conformità con la Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti.

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1793 del 24 ottobre 2025, ha ribadito che la violazione dell’art. 132 T.U.B. – norma di carattere imperativo a tutela dell’ordine pubblico economico – comporta la nullità del contratto stipulato da soggetti non autorizzati e determina il difetto di legittimazione attiva nella riscossione dei crediti cartolarizzati.

A tale orientamento si aggiunge un inedito provvedimento del GIP del Tribunale di Pavia, datato 5 novembre 2025, che ha disposto ulteriori indagini del Pubblico Ministero in relazione alla mancata iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. di una società di servicing impegnata nel recupero di un credito cartolarizzato.

Obbligo di iscrizione all’albo dei gestori presso la banca d’Italia

L’argomento in maniera tecnica ed approfondita è stato trattato per la gestione dei crediti in sofferenza ordinari e cartolarizzati nel contributo con l’articolo del dott. Gregorio Pietro D’Amato Presidente Consumatori Italiani Lombardia ETS sulla rivista giuridica scientifica on line in www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it  ottobre 2025 dal titolo: “Gestione dei crediti in sofferenza: obbligo di iscrizione all’albo dei gestori presso la banca d’Italia. le procedure avviate e pendenti sono illegittime dall’ 8 settembre 2025 per le società non iscritte? esegesi norma imperativa per l’iscrizione degli intermediari finanziari (art.106 tub) e gestori crediti in sofferenza (art. 114.5 tub).

Con questo contributo alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali anche di natura Penale l’autore ha ribadito un principio che dovrebbe essere CHIARO, e vale dire che la legge stabilisce ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 6, della Legge n. 130/1999, che le società veicolo (SPV) possono delegare le attività di servicing e riscossione dei crediti cartolarizzati esclusivamente a banche o intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B., i cosiddetti “master servicer”.

Debiti diversi, regole diverse!

Ne consegue una netta distinzione tra crediti in sofferenza ordinari e crediti cartolarizzati:

  1. crediti ordinari in sofferenza possono essere ceduti e riscossi da società d gestione iscritte all’albo 114.5 del TUB e non più da società con licenza ex art. 115 T.U.L.P.S.;
  2. crediti cartolarizzati, invece, assumono la natura di strumenti finanziari, e la loro gestione è riservata per legge ai soggetti vigilati da Banca d’Italia.

Ma nella realtà così non è, in quanto ci sono moltissime società che agiscono quali cessionari di crediti in blocco in violazione di una specifica norma imperativa l’art. 132 T.U.B. che prevede sanzioni penali e pecuniarie per l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, a tutela dell’ordine pubblico economico.

La guida per il cittadino: verifica e tutela

L’intervento di società non abilitate nella riscossione dei crediti cartolarizzati comporta rischi significativi per la stabilità e la trasparenza del sistema, compromettendo la remuneratività degli investimenti e la fiducia dei risparmiatori nei titoli emessi dalle società veicolo.

Occorre rivolgersi alla nostra associazione per verificare se anche tu hai ricevuto richiesta da società cessionari non autorizzate.

Non agire da solo nel labirinto normativo! Noi di Consumatori Italiani ETS siamo al tuo fianco per analizzare la validità delle richieste di recupero e per garantirti che nessun soggetto non autorizzato possa agire contro i tuoi diritti.